Copio ed incollo quanto trovato su un altro forum.
"La revisione annuale è OBBLIGATORIA per tutti i motoveicoli iscritti ad un registro storico, tutti gli altri, che abbiano 5 anni o 50, devono passare la revisione ogni 2 anni.
Questa norma è indicata dal DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre in data 26 novembre 2003 con la Circolare prot. n. 4437/M360 dove al punto 10 è scritto:.
Resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione.
Staimo parlando di leggi dello stato non di pareri ideee o sentito dire.
La revisione per i veicoli iscritti ASI o FMI è obbligatoria con cadenza ANNUALE.
per rispondere a pavo leggendo l'articolo 1.1.7.3. si evince che i veicoli che sono:
-iscritti in qualche registro di marca e appositi elenchi
-regolarmente immatricolati
-iscritti al PRA
-costruiti da almeno 20 anni
...qualche voce varia
vengono definiti "atipici" e come tali vanno sottoposti a revisione ogni anno."
Assodato quanto sopra, la cosa che realmente mi preoccupa è il comma "a" del punto 3
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38 se si tratta di autoveicoli, o da euro 34,98 a euro 143,19 se si tratta di motoveicoli.
Quindi, in parole povere sembrerebbe che con l'XT potrei uscire su strada una volta l'anno in occasione del raduno nazionale

e con percorsi vincolati. Lascio la parola a chi ne sa più di me.
PS L'ultimo copia ed incolla l'ho preso dal sito della Polizia Stradale, quindi loro sanno...
...gli uccelli per diabetici diventano sempre più grossi...