REVISIONE

Dove si può parlare di questo e quello proprio come al bar

Moderatori: 115X180, Dumbut, MCXT500, vecchiato

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motopi
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09/03/2008, 14:33

Salve ragazzi ho preso una xt da qualche giorno e mi sono accorto che sul libretto non sono presenti i tagliandi di revisioni...mi devo preocupare?
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GFR
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09/03/2008, 14:39

No, devi solo fare la revisione....
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XT500 ('81)
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115X180
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09/03/2008, 14:41

Finchè non ti fermano no, dopo è tardi per preoccuparsi.
Battute a parte, ti conviene fare la revisione il prima possibile.
Se la moto è assicurata come storica la revisione va fatta ogni anno, altrimenti ogni due.

Potresti completare, per cortesia, il profilo almeno nella parte che riguarda la residenza?
Grazie anticipatamente

Fabrizio
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ilmastro
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09/03/2008, 16:46

Mototopi in firma l'xt500 e l'anno, eventualmente le altre che possiedi grazie!
Ilmastro
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Roots
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27/03/2008, 20:02

Io sto "tranquillamente" saltando la revisione quest'anno, confidando in un ipotetico "buco" normativo.
Mi spiego, ho letto da qualche parte (non mi chiedete dove o come perché non ne ho la più pallida idea) che non è ben chiaro ancora se effettivamente la revisione vada fatta ogni anno per le moto storiche, perché ci sono leggi contrastanti tra di loro.
Sto giocando col fuoco oppure è vero che la situazione non è molto chiara?
Io c'ho pronto in testa il teatrino da inscenare al vigilazzo (o chi per lui) che mi potrebbe fermare e contestare...ma 'sto teatrino regge su basi solide o mi sequestrano la moto per direttissima?
bevo solo quando guido
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27/03/2008, 22:29

Roots ha scritto:...ma 'sto teatrino regge su basi solide o mi sequestrano la moto per direttissima?
Come sempre tutto dipende dal rapporto che riesci ad instaurare con l'interlocutore. Se scatta l'antipatia e l'altro è a conoscenza della revisione annuale...brutti momenti...
XT 500 '81
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robonac
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27/03/2008, 22:37

E se, sfortuna, hai un incidente e vai all'assicurazione......
scoprono che usavi un mezzo non revisionato........
altro che teatrino.......
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ilcicca
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27/03/2008, 23:38

Soci, lo so, è un po' lungo, ma è esaustivo.

Revisioni
Art. 80 C.d.S. comma 4


Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

...e l'articolo 60 c.d.s. definisce i motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico quali veicoli atipici:

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (35), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila se si tratta di autoveicoli, o da lire cinquantottomilasettecentocinquanta a lire duecentotrentacinquemila se si tratta di motoveicoli (36).

questo nel 1992.
Ora i capi regionano così:


Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 . Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

...appena il puledrino cromato sarà iscritto all'FMI come motociclo storico, personalmente farò la revisione ogni anno.

Ciau
C.
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Yamaha xt400 del 1982, "il puledrino cromato"
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Roots
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28/03/2008, 12:22

perfetto, grazie a tutti, mi sembra che la normativa parli chiaro.
Nemmeno mario merola se la caverebbe davanti ad una guardia che ne sia a conoscenza. Bisognerebbe confidare più che altro nell'ignoranza della guardia stessa, ipotesi peraltro nemmeno troppo inverosimile...
Vabbè comunque sia 'sta revisione va fatta e basta.
bevo solo quando guido
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XT500 '81 "la Gialla"
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